Disciplina di guerra

Art. 30 — Assoggettamento alla giurisdizione penale militare

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((Tutte le persone, di qualunque sesso di qualunque eta', appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati, sono soggette alla giurisdizione militare per i reati previsti nella presente legge, salvo le eccezioni espressamente indicate)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. 61 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Tutte le persone, di qualunque sesso tolto: e di qualunque eta', appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitatiaggiunto: , sono soggette alla giurisdizione tolto: dei tribunali militari. Sono sostituite, per quelle tra le dette persone che abbiano obblighi di servizio militare, alle pene comuni le pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare. Alle persone di eta' inferiore ai 18 anni competono le diminuzioni di pena ed i benefici previsti dal Codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 aggiunto: militare per i reati previsti nella presente legge, salvo le eccezioni espressamente indicate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art30 · fonte del testo