Art. 30 — Assoggettamento alla giurisdizione penale militare
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((Tutte le persone, di qualunque sesso di qualunque eta', appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati, sono soggette alla giurisdizione militare per i reati previsti nella presente legge, salvo le eccezioni espressamente indicate)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
