[1]Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze.

[2]L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.

[3]Le modalita' per l'uso delle divise e dei distintivi da parte dei personali militarizzati con la presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 30 dicembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-12-09;1383~art1 · fonte del testo