Art. 31 — Abbandono del servizio da parte di mobilitato civile
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Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento, per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra, senza legittimo motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, e' punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace. La stessa pena si applica al dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre 24 ore o non vi rientra nello stesso termine.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941
