Art. 31 — Abbandono del servizio da parte di mobilitato civile
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((Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissogli e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al comandato a tempo determinato od indeterminato, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore continuate, o non vi rientra nello stesso termine. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata. Se la durata dell'assenza non supera i quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta')).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
