Disciplina di guerra

Art. 31 — Abbandono del servizio da parte di mobilitato civile

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((Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissogli e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al comandato a tempo determinato od indeterminato, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore continuate, o non vi rientra nello stesso termine. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata. Se la durata dell'assenza non supera i quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta')).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. 32 parole tolte, 54 parole aggiunte.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimentotolto: , per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientratolto: , senza legittimo motivo, aggiunto: senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissoglitolto: , e' punito con la tolto: pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace aggiunto: reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al tolto: dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione aggiunto: comandato a tempo determinato od indeterminato, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre tolto: 24 ore aggiunto: ventiquattro ore continuate, o non vi rientra nello stesso termineaggiunto: . Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata. Se la durata dell'assenza non supera i quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art31 · fonte del testo