Art. 33 — Minaccia ed ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa
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((Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, e' punito con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica se l'offesa e' commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica ovvero con scritti o disegni diretti alla persona offesa. Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' della reclusione fino a due anni. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita, da un terzo alla meta')).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
