Art. 36-bis — Minaccia a un inferiore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
((Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'art. 30, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione fino a otto mesi. La pena e' della reclusione fino a due anni se la minaccia e' grave o e' fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 del Codice penale. Si applicano le disposizioni del secondo e quarto comma dell'art. 33 e del terzo comma dell'articolo precedente)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
