Disciplina di guerra

Art. 37-ter — Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

((Salva l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente, qualora il fatto costituisca un delitto ivi preveduto, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o l'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, puo', per le violazioni di disposizioni di carattere generale o particolare da esso emanate, infliggere alle persone indicate nel primo comma di detto articolo, secondo la gravita' della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari:

  • a)censura;
  • b)sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
  • c)sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
  • d)sostituzione nell'ufficio o nel servizio, previa smobilitazione civile ed allontanamento dall'ente, azienda o stabilimento. Al posto della persona sostituita l'autorita' che emette il provvedimento puo' nominare un commissario straordinario di sua scelta)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art37ter · fonte del testo