Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Salva l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente, qualora il fatto costituisca un delitto ivi preveduto, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o l'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, puo', per le violazioni di disposizioni di carattere generale o particolare da esso emanate, infliggere alle persone indicate nel primo comma di detto articolo, secondo la gravita' della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari:
tolto: a) censura;
tolto: b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
tolto: c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
tolto: d) sostituzione nell'ufficio o nel servizio, previa smobilitazione civile ed allontanamento dall'ente, azienda o stabilimento. Al posto della persona sostituita l'autorita' che emette il provvedimento puo' nominare un commissario straordinario di sua scelta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art37ter · fonte del testo