Disciplina di guerra
Art. 6
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[1]Attribuzioni del Comitato: gratuita' delle cariche.
[2]Il Comitato di resistenza civile di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del prefetto ed ha il compito:
- a)di vigilare, nell'ambito del territorio del Comune, alla osservanza della presente legge;
- b)di coadiuvare, se richiesto, gli organi costituiti a norma della legge 8 giugno 1925, n. 969;
- c)di coadiuvare gli Enti municipali e statali nella ricerca della mano d'opera necessaria alle industrie ed aziende in genere, nonche' delle persone che debbono prestare la loro attivita' nelle opere assistenziali;
- d)di agevolare la pratica attuazione di tutte le disposizioni emanate dal Governo centrale e dai suoi rappresentanti locali;
- e)di' segnalare di urgenza alle autorita' governative le informazioni degne di rilievo e le iniziative meritevoli di essere incoraggiate e di proporre ricompense;
- f)di compilare un diario di tutti gli avvenimenti piu' rilevanti in dipendenza dello stato di mobilitazione e delle disposizioni piu' importanti emanate a causa di esso. Tutte le cariche del Comitato di resistenza civile sono gratuite e non danno luogo a riconoscimento di indennita' di qualsiasi genere.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 21 novembre 1938
