Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli ufficiali che, in applicazione dell'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono stati, per eta', o inscritti nel ruolo di riserva, o collocati in congedo assoluto, devono essere considerati, in virtu' della presente legge, ufficiali di complemento, qualora non abbiano superato i limiti stabiliti dall'art. 1.
tolto: Essi conserveranno, nel nuovo ruolo, il grado che eventualmente avessero conseguito nella riserva.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de] Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Gazzera - Sirianni - Balbo - Mosconi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art6 · fonte del testo