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I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini, debbono essere addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, quale rivelatore, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I trasgressori sono puniti con la multa da lire centomila a lire un milione.

Testo in vigore dal 7 luglio 1960 al 21 giugno 1977

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