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I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini, debbono essere addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, quale rivelatore, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I trasgressori sono puniti con la multa da lire centomila a lire un milione. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1977, n. 321

3

La L. 31 maggio 1977, n. 321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati [...] l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare".

Testo in vigore dal 21 giugno 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-16;623~art10 · fonte su Normattiva