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I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini, debbono essere addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, quale rivelatore, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I trasgressori sono puniti con la multa da lire centomila a lire un milione. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1977, n. 321
3La L. 31 maggio 1977, n. 321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati [...] l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare".
Testo in vigore dal 21 giugno 1977 al 22 dicembre 2008
