Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

Art. 14 — Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare

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Le case di cura e i senatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalita' e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art14 · fonte su Normattiva