Art. 20 — Accertamento sanitario
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 20 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui esclude che il lavoratore assunto in via ordinaria e licenziato ai sensi della legge n. 604 del 1966 per sopravvenuta perdita della capacità lavorativa dovuta a ragioni di salute possa sperimentare la speciale procedura ivi prevista per i lavoratori soggetti a collocamento obbligatorio e diretta a dimostrare che l'ulteriore protrazione del rapporto di lavoro non comporta pregiudizio alla salute e all'incolumità propria e dei suoi compagni di lavoro, non viola il principio di uguaglianza, non ravvisandosi alcuna omogeneità fra la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e quella dei lavoratori appartenenti alle categorie protette per ragioni dipendenti da ridotta capacità lavorativa; ne' l'art. 4 Cost., poiché la tutela del posto di lavoro risulta assicurata dalle norme limitative del potere di recesso del datore di lavoro stabilite dalla citata legge n. 604 del 1966; ne', infine, gli artt. 32 e 38, imponendosi, proprio per ragioni di protezione di un lavoratore divenuto invalido, l'eventuale allontanamento dall'attività lavorativa che risulti pregiudizievole per la sua incolumità.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost.
Il referto del collegio medico, cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 20 della legge n. 482 del 1968 è demandato, ai fini del licenziamento, l'accertamento che l'invalido assunto obbligatoriamente ha perduto ogni capacità lavorativa o ha subito un tale aggravamento della propria condizione che la sua ulteriore permanenza al lavoro può determinare pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, costituisce una sorta di perizia stragiudiziale che, sebbene altamente qualificata, è liberamente valutabile dal giudice ordinario, al cui sindacato può essere sottoposta, incidendo su situazioni che sono propriamente di diritto soggettivo. È, pertanto, infondata la censura delle medesime norme, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e nell'erroneo presupposto ermeneutico dell'insindacabilità, in sede giudiziale, del detto referto.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 20 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art20 · fonte su Normattiva