Art. 13 — Esclusioni, esoneri
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In materia di provvedimenti di avviamento al lavoro deve essere riconosciuta la competenza del giudice ordinario, in quanto la materia stessa e` connessa ad interessi preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti soggettivi. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in quanto sollevata dal giudice amministrativo, dell'art. 13, L. 2 aprile 1968, n. 482, denunziato - per violazione degli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost. - nella parte in cui prevede che l'imprenditore decada dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido, qualora non assuma in sostituzione di esso, il corrispondente numero di orfani e vedove). - Cfr. S.n. 346/1987.
Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art13 · fonte su Normattiva