Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Art. 27 — Profughi
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Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000
