Art. 6 — Privi della vista
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 134 e 24, primo comma, Cost., e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 6, secondo comma, l. 2 aprile 1968 n. 482, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 38, quarto comma, Cost., attesoché il pretore, dopo aver emanato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ha il solo obbligo prescritto dall'art. 702, secondo comma, c.p.c. di fissare il termine perentorio per l'inizio della causa di merito e non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale dato che non è pendente il giudizio di merito sul quale debbano esplicare influenza tali questioni.
Art. 700 c.p.c. · Art. 6 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 19 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art6 · fonte su Normattiva