Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 286/1983

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    29 settembre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 134 e 24, primo comma, Cost., e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 6, secondo comma, l. 2 aprile 1968 n. 482, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 38, quarto comma, Cost., attesoché il pretore, dopo aver emanato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ha il solo obbligo prescritto dall'art. 702, secondo comma, c.p.c. di fissare il termine perentorio per l'inizio della causa di merito e non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale dato che non è pendente il giudizio di merito sul quale debbano esplicare influenza tali questioni.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 6 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 19 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art6 · fonte su Normattiva