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Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporra' con apposite norme. I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecita'.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 286/1983

    Parametro
    29 settembre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 134 e 24, primo comma, Cost., e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 6, secondo comma, l. 2 aprile 1968 n. 482, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 38, quarto comma, Cost., attesoché il pretore, dopo aver emanato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ha il solo obbligo prescritto dall'art. 702, secondo comma, c.p.c. di fissare il termine perentorio per l'inizio della causa di merito e non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale dato che non è pendente il giudizio di merito sul quale debbano esplicare influenza tali questioni.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 6 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 19 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art6 · fonte del testo