Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008. 283 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.
tolto: I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullita'. Essi debbono, pure a pena di nullita', contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.
tolto: Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.
tolto: Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.
tolto: I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.
tolto: Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art10 · fonte del testo