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[1]I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.
[2]I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullita'. Essi debbono, pure a pena di nullita', contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.
[3]Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.
[4]Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.
[5]I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.
[6]Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.
Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008
