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[1]L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed e' fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contraddittorio di un curatore speciale, nominato dal presidente della Corte d'appello. In quest'ultimo caso e' ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

[2]Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non e' procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

[3]Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

[4]Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali nella Gazzetta Ufficiale dal Regno.

[5]Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art17 · fonte del testo