Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008. 149 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La serrata e lo sciopero sono vietati.
tolto: I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila.
tolto: Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o piu', previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura Penale.
tolto: Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano piu', i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, ne' superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art18 · fonte del testo