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[1]La serrata e lo sciopero sono vietati.

[2]I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila.

[3]Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o piu', previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura Penale.

[4]Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano piu', i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, ne' superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art18 · fonte del testo