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[1]I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessita' che, in numero di tre o piu', previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

[2]Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti Codice procedura penale.

[3]I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni.

[4]Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita' che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

[5]Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumita' delle persone, la pena restrittiva della liberta' personale e' della reclusione non inferiore ad un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o piu' persone, la pena restrittiva della liberta' personale e' della reclusione non inferiore a tre anni.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art19 · fonte del testo