Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.
tolto: Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.
tolto: Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art2 · fonte del testo