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[1]Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

[2]Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

[3]Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art2 · fonte del testo