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[1]Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.
[2]Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.
[3]Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008
