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I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessita' e i dipendenti di questi che, in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto e' in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessita', sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art20 · fonte del testo