Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessita' e i dipendenti di questi che, in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto e' in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessita', sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi.
Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008
