Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilita' civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila.
tolto: I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila, oltre la revoca dall'ufficio.
tolto: Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro, si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art22 · fonte del testo