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Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volonta' o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art21 · fonte del testo