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[1]Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilita' civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila.

[2]I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila, oltre la revoca dall'ufficio.

[3]Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro, si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art22 · fonte del testo