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[1]Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed e' responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario e' nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.

[2]La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto se non e' approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione puo' essere, in ogni tempo, revocata.

[3]La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non e' approvata con decreto del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione puo' essere, in ogni tempo, revocata.

[4]Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facolta' di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art7 · fonte del testo