Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008. 226 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.
tolto: Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di piu' associazioni e le confederazioni di piu' federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.
tolto: Non puo' essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Cosi' pure non puo' essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.
tolto: Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non e' ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.
tolto: In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art6 · fonte del testo