[1]Titolo ed esercizio della professione di attuario.

[2]Per esercitare la professione di attuario e' necessaria la iscrizione nell'albo.

[3]Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

[4]L'iscrizione nell'albo degli attuari e' compatibile con quella in altri albi professionali.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art1 · fonte del testo