Art. 5 — Iscrizione dei professori universitari
[1]Possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purche' forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:
- a)i professori ordinari presso le universita' e gli istituti dell'ordine universitario del Regno, regi o liberi, di calcolo delle probabilita', di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni, contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale;
- b)i liberi docenti confermati, i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.
[2]La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.
[3]Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
