Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 5 — Iscrizione dei professori universitari

[1]Possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purche' forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:

  • a)i professori ordinari presso le universita' e gli istituti dell'ordine universitario del Regno, regi o liberi, di calcolo delle probabilita', di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni, contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale;
  • b)i liberi docenti confermati, i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

[2]La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.

[3]Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art5 · fonte del testo