Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 11 — Pubblicazione e comunicazione degli albi

L'albo, pubblicato a cura del Direttorio dell'associazione sindacale, e' comunicato ai Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per l'educazione nazionale; ai tribunali, alle corti d'appello e ai consigli provinciali delle corporazioni ai quali devono essere comunicate altresi' le singole deliberazioni di iscrizione e di cancellazione, nonche' di sospensione dall'esercizio professionale.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art11 · fonte del testo