Art. 11 — Pubblicazione e comunicazione degli albi
L'albo, pubblicato a cura del Direttorio dell'associazione sindacale, e' comunicato ai Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per l'educazione nazionale; ai tribunali, alle corti d'appello e ai consigli provinciali delle corporazioni ai quali devono essere comunicate altresi' le singole deliberazioni di iscrizione e di cancellazione, nonche' di sospensione dall'esercizio professionale.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
