Art. 12 — Procedimento disciplinare
[1]Gli iscritti che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione sono sottoposti o procedimento disciplinare, che puo' essere promosso su domanda di parte, su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.
[2]Il segretario del sindacato, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione. Ne informa quindi almeno dieci giorni prima l'incolpato affinche' possa presentare le sue giustificazioni.
[3]Nel giorno fissato il Direttorio, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni.
[4]Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
