Art. 10 — Revisione degli albi
[1]Il Direttorio dell'associazione sindacale procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata, eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale, concernente i titoli o i requisiti predetti.
[2]E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che ne possono formare oggetto.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
