[1]Il Direttorio dell'associazione sindacale procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata, eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale, concernente i titoli o i requisiti predetti.

[2]E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che ne possono formare oggetto.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art10 · fonte del testo