Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il ((Ministero della giustizia)). Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al ((Ministro della giustizia)), alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010. 6 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al Ministro tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art44 · fonte del testo