Art. 23 — Pratica professionale
[1]Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di stato, il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 4 e' sostituito dalla pratica professionale svolta per due anni dopo il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in matematica finanziaria, ed attuariale, che dia affidamento per l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 3.
[2]Il periodo di pratica e' ridotto ad un anno per gli ex combattenti e per le categorie equiparate.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
