Art. 3 — Oggetto della professione
[1]Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.
[2]In particolare:
- a)la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;
- b)gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;
- c)il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;
- d)i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);
- e)l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;
- f)i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;
- g)le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.
[3]La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
