Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 3 — Oggetto della professione

[1]Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

[2]In particolare:

  • a)la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;
  • b)gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;
  • c)il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;
  • d)i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);
  • e)l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;
  • f)i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;
  • g)le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

[3]La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art3 · fonte del testo