Disposizioni
Art. 24 — Affidamento dei servizi postali
Il divieto di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non si applica ai contratti con i quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni affida i servizi di raccolta della corrispondenza, di trasporto e consegna di dispacci postali e di recapito di pacchi.
Testo vigente dal 7 novembre 1989
