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La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge. I relativi recipienti e bottiglie debbono recare, in lingua, italiana, le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, anche a mezzo di etichetta, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonche' la sede dello stabilimento.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974

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