Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974. Leggi il testo vigente →
La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge. I relativi recipienti e bottiglie debbono recare, in lingua, italiana, le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, anche a mezzo di etichetta, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonche' la sede dello stabilimento.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974
