L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanita' ed il Ministro del commercio con l'estero".
Testo vigente dal 22 agosto 1980
