L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanita' ed il Ministro del commercio con l'estero".

Testo vigente dal 22 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;465~art8 · fonte su Normattiva