Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra e' posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1989, N. 141)) Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti: centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66. E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacita' di centilitri 34. Fanno eccezione i fusti per i quali non e' prevista alcuna capacita' obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice. E' consentita una tolleranza di: 1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri; 1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri; 2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri; 2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri. Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra. La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore. ((Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo)).

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art12 · fonte su Normattiva