Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Reiterazione di contratti di somministrazione a termine - Nullità ex art. 36, comma 5-quater, d. lgs. n. 165 del 2001 - Conseguenze - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Danno da precarizzazione - Sussistenza - Conformità alla Direttiva 2008/104/CE.
In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità di cui all'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, la nullità derivante dal disposto del comma 5-quater della medesima disposizione determina - ad integrazione della disciplina generale di cui agli artt. 30 ss. del d. lgs. n. 81 del 2015 - l'imputazione dei rapporti alla P.A. utilizzatrice e, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione a 86 <!-- pag. 87 --> tempo indeterminato, costituisce il presupposto per il risarcimento del danno c.d. eurounitario (da liquidare in via presuntiva secondo i parametri di cui all'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015 o, quando applicabile, all'art. 36, comma 5, seconda parte, del d. lgs n 165 del 2001, introdotto dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. dalla l. n. 166 del 2024), mostrandosi tale disciplina conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.
Cass. civ. n. 203/2026Sez. LRv. 677761-01
Riguarda ancheart. 36 TU pubblico impiegoart. 32 legge 183/2010art. 2 d.l. 131/2024
Precedenti: 660248-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Contratti di lavoro a termine - Nullità dell'apposizione del termine - Indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Indennità di disoccupazione ex art. 45, comma 3, r.d.l. n. 1827 del 1935 - Cumulabilità - Ragioni. 30 <!-- pag. 31 --> L'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto.
Cass. civ. n. 23876/2025Sez. URv. 675839-01
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 22/2015art. 19 d.lgs. 150/2015art. 32 legge 183/2010art. 2033 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 38 Costituzione
Precedenti: 668618-01, 516393-01, 665850-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO Illiceità dell’appalto di manodopera - Conseguenze - Costituzione ab origine del rapporto di lavoro con l’utilizzatore - Conversione di contratto a termine - Esclusione - Applicazione del regime indennitario ex art. 32 l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Ragioni.
All'accertamento dell'illiceità dell'appalto di manodopera consegue la costituzione, sin dall'origine e a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro con l'effettivo datore-utilizzatore, sicché, difettando un fenomeno di conversione di un contratto a tempo determinato - presupposto necessario per l'applicabilità del regime indennitario -, l'indebito utilizzatore non può giovarsi del 328 <!-- pag. 329 --> più favorevole trattamento di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente).
Cass. civ. n. 23926/2025Sez. LRv. 676170-01
Riguarda ancheart. 32 legge 183/2010
Precedenti: 659805-01, 671998-01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Magistrati onorari - Natura subordinata del rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia - Esclusione - Sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 (C-658/18) - Rilevanza della nozione di "lavoratore" propria del diritto dell'Unione - Caratteristica - Rilevanza ai fini dell'abusiva reiterazione del contratto a termine - Sussistenza. · PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere.
In tema di magistratura onoraria, pur dovendo escludersi che il rapporto di servizio del magistrato onorario sia riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Ministero della Giustizia, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria dell'abusiva reiterazione del contratto a termine assume rilevanza la nozione di "lavoratore" propria del diritto dell'Unione, come delineata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 2020, in causa C-658/18, per la quale è essenziale che, per un certo periodo di tempo, un soggetto fornisca a un altro, sotto la direzione di quest'ultimo, prestazioni non meramente marginali e accessorie, percependo in cambio una retribuzione.
Cass. civ. n. 12488/2025Sez. LRv. 675620-02
Riguarda ancheart. 106 Costituzioneart. 4 r.d. 12/1941art. 1 d.lgs. 116/2017art. 32 legge 183/2010
Precedenti: 667553-01, 657872-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).