Autorita' nazionali competenti Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:

  • a)il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;
  • b)il Ministero delle imprese e del made in Italy e' designato quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~art3 · fonte su Normattiva