Il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1910, n. 1278, e' subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzioni complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.
Testo vigente dal 5 febbraio 1949
