Il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1910, n. 1278, e' subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzioni complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.

Testo vigente dal 5 febbraio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-01-27;15~art1 · fonte del testo