Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, i limiti di reddito previsti dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, e dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per la moglie e per i genitori a carico, sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente dal trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per la moglie e per uno solo dei genitori e a L. 15.000 mensili per i due genitori.

Testo vigente dal 28 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-22;391~art4 · fonte del testo