La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, e' sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra". La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto e' sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".

Testo vigente dal 14 febbraio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-01-25;26~art1 · fonte del testo