La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie puo' essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane" sia indicata in modo specifico. Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502)).

Testo vigente dal 16 febbraio 1999

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art24 · fonte su Normattiva